In risposta all’istanza di interpello n. 25 del 15 settembre 2014 avanzata da Federalberghi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’obbligo (previsto dall’art. 2, D.lgs. n. 39/2014) del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale nel caso di assunzione di personale che, per la loro attività, possa comportare un contatto diretto e regolare con tirocinanti e/o lavoratori minorenni.
Il medesimo Ministero ha preliminarmente chiarito che, da una lettura delle disposizioni sopraindicate, si evince che il certificato in questione è necessario ai fini dell’assunzione di personale solo per lo svolgimento di attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori o nell’ambito di attività che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori.