La Suprema Corte con sentenza n. 22985 del 21 ottobre 2020, ha affermato che qualora il riconoscimento dei buoni pasto sia riconnessa, dalle norme o dalla contrattazione collettiva, ad una pausa destinata al pasto, il sorgere del diritto alla percezione del buono è subordinato dalla concreta fruizione della pausa stessa. Dalla rinuncia del lavoratore alla fruizione della pausa discende la perdita del diritto alla percezione dei buoni relativi.
I Giudici di legittimità, hanno altresì ribadito che il buono pasto non è, salvo diversa disposizione, un elemento della retribuzione, ma una prestazione agevolativa ed a carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Esso è destinata ad alleviare il disagio di chi sia costretto a mangiare fuori casa in mancanza di un servizio mensa ed in ragione dell’orario di lavoro.