Esprimendosi in ordine alla natura del rapporto di lavoro che deve sussistere ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008 tra RSPP e datore di lavoro, la Commissione per gli interpelli, con nota n. 24 del 4 novembre 2014, ha precisato che lo stesso RSPP “si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alla specificità dell’azienda”; inoltre, ha conseguentemente concluso rilevando che “il termine interno”, richiamato al comma sesto del succitato art. 31, “non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.