Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 12 del 25 marzo 2014, ha fornito alcune indicazioni in merito all’interpretazione dell’art. 32, comma 4 lett. d), L. n. 183/2010 ed in particolare sul termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento illegittimo in caso di interposizione fittizia di manodopera.
In particolare, in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, con la conseguenza che l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente e non impedisce al lavoratore di far valere il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente.
Il Ministero, con riferimento al dies a quo del termine di decadenza di 60 giorni per la relativa impugnazione, ha chiarito che occorre distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto. Nel caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della suddetta comunicazione. Di contro, in caso di licenziamento verbale o di fatto senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l’esistenza di un licenziamento scritto.
Infatti, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire in giudizio per far dichiarare tale inefficacia, contestualmente all’azione per l’accertamento del rapporto di lavoro con l’utilizzatore delle prestazioni, senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso, entro il termine prescrizionale di 5 anni.