Con Interpello n. 17 del 2014 avanzato da Confindustria, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, ha ritenuto che non violi la disciplina prevista dagli artt. 34 e 40, D.lgs. n. 276/2003, la scelta di un’impresa appaltatrice d’impiegare presso la committente dipendenti assunti con rapporti di lavoro intermittente.
Nella specie, “ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente (la) tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto” purché questa rientri nelle fattispecie che secondo la contrattazione collettiva nazionale possano ricorrere a tale istituto o nell’elencazione di cui al R.D. n. 2657/1923.