Con il decreto del 7 febbraio 2014 (pubblicato con la G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di assicurare comunque tutela, in costanza di rapporto di lavoro, ai lavoratori dipendenti dalle imprese, con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale nei quali non sia stato costituito il fondo di cui all’art. 3, co. 4-14, della L. n. 92/2012.
Tale fondo di solidarietà residuale, in particolare, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (non quindi di cessazione, anche parziale, della stessa attività), erogherà ai lavoratori delle imprese aderenti un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della L. n. 41/1986.
Lo stesso fondo sarà finanziato mediante un contributo ordinario (in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico dei lavoratori) calcolato in misura percentuale sulla retribuzione mensile e da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alle prestazioni del medesimo fondo.