L’INPS, con circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, ha illustrato le novità introdotte dal D.M. n. 33/2022, di modifica del DM. n. 94033/2016, con riferimento agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie.
In particolare, l’Istituto Previdenziale ha elencato i criteri che devono essere rispettati in tema di approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi nonché quelli richiesti per la crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto e, ancora, i criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà.
Per quanto concerne infine il cumulo degli interventi di integrazione salariale ordinaria che straordinaria l’INPS, ha chiarito che lo stesso è applicabile ai datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e, quindi, possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.