Fornendo chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 55, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001, che esonera dal preavviso il lavoratore o la lavoratrice che abbiano presentato le proprie dimissioni ai sensi della medesima previsione normativa, ossia durante il periodo in cui opera, ai sensi del primo comma dell’art. 54 del medesimo decreto, il divieto di licenziamento (“dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”), il Ministero del Lavoro, con nota di risposta ad interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha precisato che il suddetto esonero non opera, invece, rispetto alle diversa ipotesi delle dimissioni comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno di età della prole, atteso che tale diverso termine è stato previsto, mediante modifica apportata dalla cd. Riforma Fornero al quarto comma del suddetto art. 55, esclusivamente per “la procedura di convalida delle dimissioni stesse”, volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice dipendente.