Con interpello n. 6 del 2014 avanzato dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto che l’attività svolta dal personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere qualificata come attività stagionale e che, pertanto, possa trovare applicazione la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli tra due contratti a termine, in ragione dell’espresso richiamo fatto dalla norma alle attività stagionali declinate nel D.P.R. n. 1525/1963, tra le quali è possibile annoverare proprie quelle in esame.