Con nota del 2 novembre 2015, il Ministero del Lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di un dipendente di rifiutare una delega in materia di sicurezza, ha precisato che affinché una delega sia efficace è necessario che la stessa abbia le caratteristiche previste dall’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, “quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. Tra le caratteristiche indicate nell’art. 16, comma 1, il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto”, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa”.