Contratto di espansione ed esonero del contributo addizionale

L’INPS, con circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in ordine al contratto di espansione previsto dal D.Lgs. 148/2015 per le imprese con organico superiore a 1000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie.
Per le suddette imprese che intendano avviare percorsi di riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, vi è infatti la possibilità di stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico nonché assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
In particolare, l’Istituto previdenziale, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che l’impresa che ricorre alla cassa integrazione straordinaria nell’ambito del contratto di espansione non è tenuta al versamento del contributo addizionale.
Si tratta quindi di una novità rispetto a quanto precisato dallo stesso Ente con la precedente circolare n. 98/2020 che stabiliva la necessità di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Pertanto, le aziende che hanno già versato il contributo addizionale avranno la possibilità di recuperare le somme versate.