L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 12 gennaio 2018 n. 290, ha fornito un parere in ordine alla compatibilità del distacco nel rapporto di apprendistato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 276/2003, nella fase della formazione.
L’Ispettorato ha precisato che non vi sono ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge quali la sussistenza dell’interesse del distaccante, l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore e la presenza di un “tutor” adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.
L’Ispettorato ha chiarito, inoltre, che l’obbligo di formazione rimane a carico del datore di lavoro ed il tutor deve essere in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista così come stabilito anche dal Ministero del Lavoro con circolare n. 40/2004.