Con nota di risposta ad interpello n. 30 del 2 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la cd. contrattazione di prossimità, di cui all’art. 8, D.L. n. 138/2011, al ricorrere dei requisiti nella stessa previsione individuati, può derogare ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Viene, tuttavia, precisato che dovrà essere comunque assicurato il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, tra cui la Direttiva n. 1999/70/CE, così che “l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione”.