Con circolare del 24 novembre 2014 (prot. 40/0005425), la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero Lavoro ha fornito utili chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, in vigore dal 4 agosto 2014, sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Tra le diverse indicazioni nella stessa circolare fornite, è stato in primo luogo evidenziato che rientreranno nel campo di applicazione dei trattamenti di cig in deroga e di mobilità in deroga solo le imprese di cui all’art. 2082 c.c., rimanendo escluse le associazioni datoriali/sindacali e gli studi professionali.
Per quanto riguarda i limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga, il Ministero, inoltre, dopo avere specificato che quest’ultimo trattamento potrà essere riconosciuto anche alle imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, ha chiarito che la concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall’art. 6, L. n. 164/1975 o dall’art. 1, L. n. 223/1991, “può essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva”.
Ed ancora, sempre in ordine ai suddetti limiti, va rilevato come, nella stessa circolare, sia stato sottolineato che, “al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa”.
Inoltre, rispetto all’individuazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, viene ulteriormente chiarito che la fruizione degli stessi sia preclusa a coloro che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria, all’ASpI e MiniASpI ed alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. Altri chiarimenti sono stati, infine, forniti in materia di mobilità in deroga.