Con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS ha fornito utili chiarimenti su alcuni aspetti delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 80/2015, di attuazione del cd. Jobs Act, alla disciplina dei congedi parentali contenuta nel D.Lgs. n. 151/2001.
Tra tali aspetti, va in particolare segnalata la possibilità di fruire dei congedi parentali mediante permessi ad ore, anche in assenza di pertinente regolamentazione collettiva, “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.
Secondo quanto sul punto evidenziato dall’INPS, l’introduzione della modalità oraria non modifica però la durata del congedo parentale, così che rimarranno invariati i limiti complessivi ed individuali entro cui i lavoratori potranno assentarsi dal lavoro.
Va, inoltre, rimarcato che, secondo l’ente previdenziale, in caso di fruizione del congedo su base oraria, “con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa”.