Con nota del 1° settembre 2014, il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito dell’ANCE sui limiti quantitativi di ricorso al lavoro a tempo determinato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, ha chiarito, con particolare riferimento alla modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno, che, anche nel settore edile, “ai fini dell’individuazione del numero di contratti a tempo determinato stipulabili – pari al 25% dei lavoratori “stabili”, come già previsto dal relativo CCNL – andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circ. n. 18/2014.