Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, con nota di risposta ad interpello n. 29 del 2 dicembre 2014, l’agevolazione di cui all’art. 8, co. 9, L. n. 407/1990 – che permette una significativa riduzione della misura dei contributi previdenziali, per trentasei mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo – non è riconoscibile allorché l’assunzione venga effettuata in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, dove per “sostituzione” si intende l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione.
Una simile ipotesi, secondo il Ministero, ricorrerebbe in particolare in presenza di “assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse”. Secondo quanto argomentato nella suddetta nota, inoltre, di tale riduzione contributiva risulta possibile fruire anche laddove in azienda si siano registrate, nei sei mesi precedenti, cessazioni per dimissioni dei lavoratori o per risoluzione consensuale, definite pure ai sensi dell’art. 7, L. n. 604/1966.