Chiarimenti INPS sulla validità delle comunicazioni obbligatorie

Dopo l’introduzione dell’art. 9, co. 5, D.L. n. 76/2013 (secondo cui “Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province”), è stato definitivamente chiarito che la comunicazione obbligatoria di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti di lavoro autonomo coordinato, subordinato, associato assume efficacia anche rispetto all’assolvimento degli oneri di comunicazione, incombenti ex art 8, L. n. 160/1988, sui lavoratori fruitori di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, nonché dell’indennità di mobilità, anche in deroga, e dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e delle indennità cd. ASpI e mini ASpI.


In proposito, e con particolare riferimento alla differenziata disciplina di questi diversi trattamenti, l’INPS, con circolare n. 57 del 6 maggio 2014 (che fa seguito al precedente messaggio n. 15079/2013), ha fornito puntuali chiarimenti sull’efficacia delle comunicazioni obbligatorie preventive.


Tra i diversi chiarimenti resi dall’INPS, occorre in questa sede segnalare che il lavoratore rimane tenuto ad effettuare la comunicazione di assunzione o di avvio di un’attività di lavoro autonomo coordinata laddove il rapporto di lavoro sia costituito sul territorio di uno stato estero o con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri. In simili fattispecie, infatti, non è previsto alcun obbligo di comunicazione in capo al datore di lavoro nei confronti dei servizi competenti.


Allo stesso modo devono ritenersi parimenti esclusi dagli obblighi di comunicazione del datore di lavoro/committente anche le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato direttamente dalla legge, nonché tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa ed ancora alcuni casi in cui, ai sensi del D.L. n. 510/1996, le Agenzie di lavoro sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.


Per le ipotesi appena richiamate, rimane dunque in capo al lavoratore l’onere di comunicare, a pena di decadenza, all’INPS l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo coordinato.