L’INPS, con messaggio n. 2303 del 5 giugno 2017, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per la concessione di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Sono pertanto ammessi anche i periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi, senza soluzione di continuità, alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria e prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dai Fondi di Solidarietà.