Pronunciandosi su un quesito in merito alla possibilità, nelle ipotesi di cambio di appalto, di beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, in relazione alle nuove assunzioni effettuate dall’azienda cedente l’appalto entro sei mesi dalla cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima azienda impiegati nell’appalto, il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 20 luglio 2015, ha precisato innanzitutto che l’art. 1, comma 121, della L. n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) ha previsto che i “benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”.
Conseguentemente, il medesimo Ministero ha ritenuto che, con riferimento alle assunzioni di nuovo personale da parte dell’azienda cedente avvenute prima del 1° gennaio 2015, possono trovare applicazione i benefici di cui all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, nella misura in cui l’effettiva riassunzione dei lavoratori da parte dell’azienda subentrante comporti il “superamento” dei diritti di precedenza nei confronti dell’impresa cedente che ha operato la riduzione del personale.
Tali benefici contributivi, tuttavia, sono esclusi nelle ipotesi in cui sia la stessa contrattazione collettiva ad obbligare l’impresa appaltatrice che subentra nell’appalto a riassumere il personale già in forza presso il precedente appaltatore (es. CCNL servizi di pulizie), in quanto le assunzioni sono effettuate in “attuazione di un obbligo preesistente”, sancito da clausole contrattuali.