Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, con nota di risposta ad interpello n. 13 del 26 giugno 2014, la richiesta di rilascio dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 2, D.L. n. 317/1987 deve essere effettuata anche laddove un’azienda straniera con sede legale e operativa in un territorio extra UE intenda assumere presso la propria sede estera un lavoratore italiano residente in Italia.
Rileva ancora il Ministero che deve intendersi “irrilevante la circostanza per cui il lavoratore debba essere assunto presso il datore di lavoro localizzato in Paese extra UE e non debba, invece, essere assunto in Italia per prestare la propria attività all’estero”, visto che l’art. 2 del D.P.R. n. 346/1994 (che ha parzialmente sostituito il suddetto D.L. n. 317/1987) dispone espressamente che “sussiste la necessità dell’autorizzazione sia per l’assunzione all’estero del lavoratore italiano sia per il suo trasferimento”.