Le ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento devono essere comprovate in giudizio

Con ordinanza n. 5685, emessa il 4 marzo 2020 ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da una società avverso il provvedimento cautelare che aveva revocato il trasferimento disposto dalla stessa nei confronti di un lavoratore affetto da patologie respiratorie.
Nella fattispecie in esame, un dipendente di una azienda automobilistica, veniva assegnato ad una nuova sede di lavoro sulla base della motivazione secondo cui in quella originaria non si svolgevano attività produttive, ma soltanto di carattere formativo (tipiche di un “centro di addestramento”) finalizzate alla successiva destinazione ad un sito operativo (di talché il primo trasferimento sarebbe stato soltanto temporaneo). Sennonché, nel corso del giudizio tali ragioni sono state smentite poiché è emerso come, presso la sede di lavoro originaria, fossero impiegati numerosi colleghi del lavoratore in operazioni di natura logistica (gestione magazzino, recupero scorte, etc.), inoltre, è stata accertata la sussistenza di un eventuale rischio per la salute del dipendente a causa delle esalazioni presenti all’interno dello stabilimento.
Nel motivare l’ordinanza, il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi né il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare in giudizio le reali ragioni tecniche, organizzative, produttive che hanno giustificato il provvedimento”.