L’INPS, con circolare n. 45 del 20 marzo 2019, ha fornito alcune indicazioni in ordine alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo che, a far data dal 1° aprile 2019, devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica.
L’Istituto previdenziale ha chiarito che, sulla base degli importi indicati dallo stesso, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro dovrà erogare gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile provvedendo al relativo conguaglio con le denunce mensili.
Inoltre, qualora il lavoratore abbia richiesto arretrati assegni per il nucleo familiare, il datore di lavoro potrà pagare allo stesso e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.