Con sentenza n. 138 del 7 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’elenco delle ipotesi di giusta causa di licenziamento previste dai contratti collettivi, contrariamente a quanto previsto per le sanzioni disciplinari conservative, ha una valenza meramente esemplificativa e, pertanto, non è idoneo ad escludere la sussistenza della giusta causa in altri casi di grave inadempimento o comportamento del lavoratore contrario alle norme di etica o del comune vivere civile.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato al dipendente per le sue ripetute assenze ingiustificate ai corsi di formazione obbligatoria aziendale in materia di sicurezza, ritenendo tale comportamento riconducibile ad una grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e da rendere proporzionata la sanzione espulsiva irrogata, a nulla rilevando il fatto che il predetto comportamento non rientrasse tra le ipotesi di recesso contemplate dal CCNL.