Con sentenza n. 7976 del 21 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro adempiere all’obbligazione di consentirne la fruizione al proprio dipendente, anche senza sua colpa (es. morte del lavoratore), deriva il diritto degli eredi di quest’ultimo al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che tale diritto viene meno nell’ipotesi in cui il datore di lavoro dimostri di aver offerto al lavoratore un adeguato tempo per il godimento delle ferie non fruite, venendo ad incorrere così nella “mora del creditore”.