La Suprema Corte, con sentenza n. 12565 del 18 maggio 2017, ha confermato che le dimissioni che legittimano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ex L. 448/1998 sono quelle involontarie, ossia dovute al comportamento di un altro soggetto, ovvero riconducibili ad una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro, così grave da impedirne la provvisoria esecuzione.
Pertanto, ha chiarito la Suprema Corte, l’indennità di disoccupazione ex L. 448/1998 deve essere ricollegabile al fatto del datore di lavoro o al fatto del terzo e non alla situazione soggettiva del lavoratore, la cui scelta, ancorchè dettata da motivi di salute, rimane volontaria.