Con sentenza n. 4458 del 20 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che le condotte penalmente rilevanti possono costituire giusta causa di licenziamento, sebbene realizzate prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, solo se incompatibili con il vincolo fiduciario.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa in quanto la sentenza di condanna penale del lavoratore non incideva sul rapporto di lavoro in atto, non mettendo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, né compromettendo l’affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti del lavoratore.
La Suprema Corte ha confermato tale posizione, ritenendo che, in considerazione delle mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti svolte dal lavoratore e della risalenza nel tempo della condanna, precedente alla instaurazione del rapporto di lavoro, non emergeva alcun elemento di incompatibilità con il permanere del vincolo fiduciario con il datore di lavoro e per tale ragione il licenziamento era da considerarsi illegittimo.