Con ordinanza n. 2403 del 27 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che l’azienda è tenuta a risarcire il danno alla salute dovuto agli eccessivi carichi di lavoro anche ai dirigenti.
Secondo la Suprema Corte, il fatto che il lavoratore, in ragione della sua posizione apicale, avesse la possibilità di modulare la propria prestazione – anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi – non costituisce fattore di esclusione della responsabilità del datore di lavoro, residuando pur sempre in capo a quest’ultimo un obbligo di vigilanza del rispetto delle misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente, salvo che la condotta del lavoratore stesso si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.