In tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001, con sentenza n. 16598 del 17 aprile 2019 la Corte di Cassazione, sez. pen., ha affermato che la sottovalutazione sistematica dei rischi da parte del datore di lavoro va considerata un chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei lavoratori e, quindi, configura un interesse ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore la società per aver reso possibile la commissione del reato di lesioni personali del dipendente da parte del rappresentante legale della società stessa nell’interesse di quest’ultima, non avendo adottato un modello organizzativo inerente le modalità di esecuzione di operazioni sulle coperture di capannoni industriali. Ciò aveva comportato, infatti, una diminuzione dei tempi di intervento ed assenza di investimenti per la predisposizione di idonee attrezzature di sicurezza, con conseguente risparmio dei costi sulla sicurezza.