Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 15 aprile u.s., ha stabilito che, con riferimento al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, le autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali e le opposte determinazioni di revoca devono, ex art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, essere ricondotte tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro; conseguentemente, le eventuali controversie in merito ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Inoltre, un eventuale atto di revoca del conferimento di tali incarichi extra-istituzionali, in quanto atto di gestione del rapporto di lavoro, deve essere qualificato come atto di diritto privato e non come provvedimento amministrativo, con ciò che ne consegue in termini di valutazione dello stesso secondo i canoni integrativi della correttezza e buona fede quali parametri di verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (art. 1175 cod. civ.) e del complesso di interessi sostanziali delle parti nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.). Parimenti, dovranno a tal fine considerarsi inapplicabili gli istituti tipicamente pubblicistici, come le regole fissate dalla L. n. 241/1990 e l’autotutela.
Ciò fermo, il Tribunale di Pisa ha ulteriormente chiarito che dalla violazione dei suddetti canoni di correttezza e buona fede scaturisce a carico dell’azienda l’obbligo di risarcire il danno emergente causato al proprio dipendente dalla medesima violazione, danno questo rappresentato dal mancato compenso per il periodo di originaria durata dell’autorizzazione.