L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, ha fornito alcune precisazioni in ordine al divieto di stipulare contratti di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2015.
Nel richiamare la giurisprudenza maggioritaria in materia, l’Ispettorato ha evidenziato che la violazione della suddetta norma interpretativa comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
In particolare, l’Ispettorato ha richiamato un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la contrarietà a norme imperative di un contratto di lavoro “atipico” ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella “forma comune” di contratto di lavoro subordinato. La valutazione dei rischi, infatti, assurge a presupposto di legittimità del contratto di lavoro in quanto è volta a tutelare i rapporti di lavoro nati mediante l’utilizzo dei contratti atipici, tra cui, appunto, i contratti di lavoro intermittente, ove incidono aspetti peculiari quali la minore familiarità del lavoratore sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro nonché la sua minore esperienza.
L’Ispettorato ha altresì precisato che l’assenza della valutazione del rischio comporta un vizio del contratto che va corretto ai sensi dell’art. 1419 c.c., senza che possa avere alcun rilievo la mancanza di una norma “sanzionatoria” espressa.