La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4770 del 6 marzo 2006, ha chiarito che il rapporto di lavoro giornalistico può considerarsi subordinato quando, previa valutazione globale degli elementi, risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per soddisfarne esigenze non sempre predeterminate o predeterminabili, eseguendone direttive e istruzioni e non quando prestazioni predeterminate siano state regolarmente convenute ed eseguite in autonomia. In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che la subordinazione va riconosciuta in presenza della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza. I Giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che il requisito della subordinazione non è, di contro, ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti succedutisi nel tempo.