La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16380 del 18 luglio 2006, nel rigettare il ricorso promosso da una società editrice, ha confermato la pronuncia emessa in sede di gravame dal Tribunale di Prato con la quale è stata dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da un addetto alla cronaca giudiziaria presso la redazione fiorentina di una nota testata a tiratura nazionale e, conseguentemente, condannata la società editrice al pagamento delle differenze retributive richieste, ciò in applicazione dell’art. 2116 c.c., stante la mancata iscrizione del lavoratore all’Albo dei Giornalisti.
La Suprema Corte ha sottolineato la correttezza logico giuridica della sentenza impugnata che ha escluso che il lavoratore svolgesse l’attività di mero segnalatore di notizie (c.d. “trombettiere”), piuttosto che di redattore, in presenza di risultanze istruttorie comprovanti che lo stesso aveva redatto più di un articolo al giorno, riceveva disposizioni telefoniche dai capi redattori, gli erano stati chiesti turni di attesa innanzi al carcere, effettuava regolarmente una telefonata al capo redattore all’esito del giro presso gli uffici giudiziari, era presente quotidianamente in redazione dal 15 alle 21 ed aveva accesso alla rete informatica del giornale. Il Giudice di legittimità, inoltre, ha rilevato come, a fronte di tali circostanze, risultino irrilevanti, al fine di sostenere l’insussistenza della natura subordinata del rapporto, sia il fatto che al lavoratore non fosse attribuita in redazione una stanza ed una scrivania sia che lo stesso percepisse nel contempo compensi da altri giornali.