Con sentenza n. 19424 dell’11 settembre 2006, la Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa dettata dal contratto collettivo nazionale per i rapporti di lavoro prestati all’interno del territorio nazionale è applicabile anche alle prestazioni lavorative svolte all’estero da lavoratori italiani dipendenti da imprese nazionali, sia pure limitatamente a quegli istituti contrattuali nei confronti dei quali venga accertata l’efficacia extraterritoriale e cioè la loro applicabilità anche in un contesto diverso da quello della realtà nazionale. La Corte ha, inoltre, puntualizzato che, in caso di una convenzione individuale che abbia regolato in via autonoma la materia, questa deve assicurare al lavoratore una tutela economico-normativa globalmente non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo. Il raffronto deve essere effettuato a livello di trattamento economico globale e non sui singoli istituti retributivi, che potrebbero non essere applicabili ai lavoratori che prestano la loro attività all’estero, non occorrendo necessariamente che tali istituti siano “non inferiori” alle singole poste retributive.