La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, ha statuito che in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre nel cosiddetto “periodo protetto”, l’indennità sostitutiva del preavviso va sempre corrisposta dal datore di lavoro, anche se le dimissioni siano preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro poiché, a norma dell’art. 55 del D.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre ha diritto alle indennità previste dalla legge o dal contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni, nell’ottica della tutela della madre e della famiglia.