Il Ministero del Lavoro, con risposta (prot. n. 25/I/0001865) del 19 luglio 2006, ha chiarito che in tutti i casi in cui lo stato di gravidanza della lavoratrice non le permetta di essere spostata ad altre mansioni nell’ambito dell’unità produttiva in cui la stessa è inserita, può essere preso in considerazione, in alternativa alla interdizione anticipata dal lavoro, anche il suo spostamento “ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso dell’interessata”.