La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2771 dell’8 febbraio 2006, ha statuito che ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell’art. 2, comma 5, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori, “si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali”, va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale.