La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24473 del 12 settembre 2024, ha statuito che, in assenza di una preventiva comunicazione sindacale che dichiari l’ora di inizio dello sciopero e di una deliberazione di natura collettiva, l’astensione dal lavoro di singoli dipendenti non può essere qualificata come sciopero ma come decisione di astensione dal lavoro assunta da singoli.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori avevano impugnato la sanzione disciplinare irrogatogli dal datore di lavoro per essersi astenuti dall’attività lavorativa durante due giornate di lavoro ricorrendo dinanzi alla Corte di Cassazione, a seguito del rigetto della loro domanda da parte della Corte d’Appello.
I Giudici di legittimità, nel confermare la sentenza della Corte territoriale, hanno precisato che lo sciopero è un diritto individuale del lavoratore ma suscettibile di collettivo esercizio, in quanto diretto alla tutela di un interesse collettivo e che pertanto, ancorché per la sua attuazione non sia richiesta una formale proclamazione né una preventiva comunicazione al datore di lavoro, è necessario che l’astensione dal lavoro sia concordata ed attuata collettivamente.