Con sentenza n. 4337 del 22 febbraio 2018, la Corte di Cassazione, in materia di contratto a progetto e con riferimento ad una fattispecie regolamentata “ratione temporis” dagli artt. 61 e ss. D.Lgs. 276/2003, abrogati dal D.Lgs. 81/2015, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui “l’art. 69, comma 1, d. lgs. n. 276/2003 si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso”.
In virtù di tale interpretazione, il Collegio giudicante ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano secondo cui la norma citata non prevedeva una conversione automatica del rapporto in rapporto di lavoro subordinato bensì solo una presunzione semplice, superabile se il committente avesse dimostrato che, nonostante l’assenza di un progetto o di un programma di lavoro, il rapporto tra le parti fosse stato caratterizzato da autonomia.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso di un informatore scientifico volto a far accertare l’assenza di uno specifico progetto e la conseguente trasformazione del proprio rapporto in subordinato a tempo indeterminato.