L’adesione ad un CCNL può essere anche tacita e per fatti concludenti: necessaria la comunicazione alle OO.SS. in caso di disdetta

Con sentenza del 22 novembre 2022, il Tribunale di Vicenza, ha statuito che l’adesione ad un CCNL può essere anche tacita e per “facta concludentia”, attraverso l’applicazione delle relative clausole contrattuali. Pertanto, il datore di lavoro che voglia disdettare il CCNL medesimo ha l’obbligo di darne comunicazione alle OO.SS..
Il Giudice, in particolare, ha evidenziato come l’adesione alla disciplina collettiva implica, per il datore di lavoro, l’applicazione del CCNL nel suo complesso, e, pertanto, della disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro, nonché delle regole sulla durata di queste ultime. Conseguentemente, qualora l’accordo collettivo contenga una clausola di ultrattività, il datore di lavoro è tenuto all’applicazione del CCNL anche dopo la naturale scadenza dello stesso, non essendo la sua volontà di adesione libera di determinarsi in senso diverso nelle more del rinnovo.
Su tali presupposti, dunque, il Tribunale ha dichiarato la natura antisindacale della condotta del datore di lavoro, consistita nel disconoscimento della vincolatività del CCNL e nella conseguente adesione ad altra organizzazione di categoria, con applicazione del diverso contratto da quest’ultima sottoscritto, impedendo così l’esercizio dei diritti sindacali alle RSA appartenenti al sindacato che aveva sottoscritto il CCNL fino a quel momento applicato.