La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14402 del 23 maggio 2024, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, irrogato ad un lavoratore assunto come categoria “protetta” ex L. n. 68/1999, ritenendo il provvedimento esplicato discriminatorio sotto due profili.
Quanto al primo, secondo la Suprema Corte, l’applicazione, come nel caso di specie, di norme di un contratto collettivo che non prevedano distinzioni in relazione alla durata del periodo di comporto tra lavoratori “non disabili” e “disabili” costituisce condotta datoriale indirettamente discriminatoria e, dunque, vietata.
Con riferimento al secondo profilo, secondo la Suprema Corte, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte di un lavoratore con disabilità, sorge per il datore di lavoro l’onere di acquisire informazioni circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità, adottando, in caso positivo, accomodamenti ragionevoli per evitare il licenziamento, che nel caso di specie, non era avvenuto.