La trasformazione di più contratti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo determinato non implica un automatico diritto alla retribuzione relativamente ai periodi non lavorati

Con ordinanza n. 21747 dell’8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi di trasformazione di più contratti a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i periodi non lavorati non implicano un automatico diritto alla retribuzione e nemmeno sono computabili come periodo di servizio al fine del calcolo dell’indennità di anzianità considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto opera solo ex post. Tale principio trova applicazione soprattutto nel pubblico impiego contrattualizzato, come nel caso di specie, considerata l’impossibilità di conversione del contratto e di ogni pretesa retributiva per i periodi di inattività in relazione ai quali è ipotizzabile solo un risarcimento del danno.