Con ordinanza n. 16594 del 3 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mera tolleranza del dipendente all’attribuzione di compiti meno rilevanti rispetto alle precedenti mansioni, non costituisce acquiescenza al demansionamento.
In particolare la Suprema Corte – confermando la decisione della Corte di Appello che aveva accertato la dequalificazione professionale – ha dichiarato che l’acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà d’impugnare il provvedimento stesso, non potendo bastare a tal fine né un atteggiamento di mera tolleranza, né il compimento di atti resi necessari dall’esistenza del suddetto provvedimento.