La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8031 del 23 marzo 2021, ha affermato che, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore, a titolo risarcitorio, sono soggette a tassazione solo se volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), diversamente, gli importi risarcitori volti a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente) non sono assoggettabili a tassazione. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che l’indennità a titolo risarcitorio riconosciuta al dirigente in seguito alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con la società datrice di lavoro non era soggetta a tassazione poiché non erogata a titolo di lucro cessante, ciò desumendosi dal tenore testuale del verbale transattivo, dal comportamento delle parti successivo alla transazione sia dall’ammontare dell’importo.