Il Tribunale di Padova, con decreto n. 52 del 9 ottobre 2017, ha affermato l’illegittimità della riduzione unilaterale dell’orario di lavoro e della relativa retribuzione, effettuata da una società cooperativa nei confronti dei soci lavoratori, in quanto l’inderogabilità “in peius” delle condizioni contrattuali può essere superata solo in caso di crisi aziendale e previa delibera assembleare in tal senso, come previsto dall’art. 6 co. 1 lettera e) L. 142/2001.
Il caso preso in esame dal Tribunale trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni soci lavoratori di cooperativa, della riduzione di orario e quindi della retribuzione disposta unilateralmente dalla cooperativa, effettuata sul presupposto che vi fosse stata una diminuzione delle commesse di facchinaggio, cui i lavoratori erano addetti.