Con sentenza n. 8385 del 26 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza che accerta la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e dispone la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto (con la riammissione in servizio del lavoratore) ha natura dichiarativa e non costituiva. Pertanto, la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.
La Suprema Corte ha altresì stabilito che l’indennità dovuta in caso di conversione ex art. 32, c. 5, L. n. 183/2010 (sostituito dall’art. 28, c. 2, D. lgs. 81/2015) ristora interamente il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.