La segnalazione ex art. 54 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del datore di lavoro tutte quelle condotte che, seppure penalmente rilevanti, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12688 del 9 maggio 2024 ha affermato la ritorsività del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore che in passato aveva presentato varie segnalazioni ex art. 54 bis D.lgs. n. 165/2001 (tale articolo è stato abrogato dal d.lgs. 24/23) denunciando le condotte illecite dei vertici aziendali.

Nel caso di specie, il dirigente, aveva impugnato il suddetto licenziamento affinché ne venisse accertata la nullità, in quanto ritorsivo, per violazione della disciplina normativa in materia di whistleblowing. Il lavoratore, infatti, sosteneva che il recesso era stato disposto dopo e a causa delle segnalazioni da lui trasmesse negli anni circa le condotte illecite dei vertici aziendali.

I giudici di legittimità, riformando la sentenza di secondo grado, censurano l’operato della Corte di merito, che, concentrandosi esclusivamente sull’accertamento della sussistenza della giusta causa, non aveva correttamente accertato la violazione da parte del datore di lavoro, dell’art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, non avendo sufficientemente considerato: le denunce presentate dal lavoratore, la tempistica nell’irrogazione del provvedimento espulsivo rispetto all’avvenuta conoscenza dei vertici di tali denunce ed infine l’ingiustificato ridimensionamento delle mansioni del lavoratore.