La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8958 del 31 marzo 2021, ha affermato che la rinuncia al diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali di cui all’art. 2 della L. n. 260/1949 e s.m.i., può essere inserita come clausola del contratto individuale di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la predetta possibilità di astenersi dalla prestazione lavorativa si evince dall’art. 5 L. 260/1949 che prevede una retribuzione aggiuntiva per i lavoratori che prestino la loro opera nella festività sopra indicata.