Con sentenza n. 3899 dell’11 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale si configura un’ipotesi di unicità del rapporto di lavoro in tutti quei casi in cui il lavoratore presta servizio contemporaneamente presso due o più datori di lavoro, e la sua attività non permetta di distinguere quale parte sia svolta per l’uno e quale per l’altro. Tale situazione genera un’ipotesi di codatorialità da cui scaturisce una responsabilità solidale in capo a più datori di lavoro per le obbligazioni nascenti da un unico rapporto.