La Cassazione, con sentenza n. 10114 del 2 maggio 2006, apportando in tal modo elementi di chiarimento in merito ad una questione su cui, in passato, si era più volte espressa in termini contrastanti, ha statuito che “sono soggetti a contribuzione previdenziale – in favore dell’ENPALS – (anche) i compensi corrisposti – a lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, numeri dal 1 a 14, del DLCPS n. 708 del 1947, e s.m. – per le prestazioni dirette a realizzare – senza la presenza del pubblico, che ne è il destinatario finale – registrazioni (fonografiche, come nella specie, od in altra forma) di manifestazioni musicali, (…), oppure di altre manifestazioni aventi, parimenti, carattere e contenuto (artistico, appunto, oppure ricreativo o culturale) dello spettacolo”.